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CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO
Il contratto di formazione lavoro è entrato in vigore nel 1984, la normativa che lo regola è stata modificata con la legge 451 del 1994. E' stato istituito al fine di facilitare il passaggio dei giovani dalla realtà scolastica al mondo del lavoro. I requisiti per la stipulazione del contratto sono:
Il contratto di formazione può essere di due tipi: Contratto di tipo A: ha lo scopo di fornire al lavoratore una qualificazione professionale intermedia; ha una durata massima di 18 mesi e prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di fornire 80 ore di formazione teorica in aula. Nei casi in cui si punta all'acquisizione di figure professionali elevate. La durata massima si prolunga a 24 mesi con 130 ore di formazione teorica Contratto di tipo B: è finalizzato all'inserimento di giovani disoccupati, al fine di fornire loro una qualificazione professionale adeguata; ha una durata massima di 12 mesi con 20 ore di formazione. Tutte le ore di formazione sono regolarmente retribuite. E' prevista la possibilità di convertire il CFL in contratto a tempo indeterminato, prima della scadenza stabilita, in tal caso rimane ferma per l'imprenditore l'opportunità di godere degli sgravi contributivi previsti dalla legge fino al termine del CFL stabilito inizialmente. Per i CFL di tipo B gli sgravi per le imprese vengono applicati solo se il CFL viene trasformato in contratto a tempo indeterminato per una durata analoga a quella del CFL. Ai fini previdenziali il periodo di lavoro trascorso con CFL viene computato nel calcolo degli anni di anzianità
I diritti del lavoratore Per i giovani assunti in CFL durante il servizio militare o civile, questi hanno diritto a completare il periodo di durata del contratto una volta terminati gli obblighi di leva o di servizio civile. Nei casi di rescissione del contratto da parte del datore di lavoro, prima del termine stabilito e in assenza di una giusta causa, il lavoratore può chiedere un risarcimento del danno. Viceversa nel caso di rescissione per libera scelta del lavoratore, questi deve fornire all'azienda un preavviso in base alle norme contrattuali vigenti, in caso contrario il lavoratore subirà una trattenuta economica stabilita in rapporto al nr. dei giorni di preavviso non dato. |