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CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO

I Giovani e il Lavoro - Contratto Formazione Lavoro (CFL)

Il contratto di formazione lavoro è entrato in vigore nel 1984, la normativa che lo regola è stata modificata con la legge 451 del 1994. E' stato istituito al fine di facilitare il passaggio dei giovani dalla realtà scolastica al mondo del lavoro.

I requisiti per la stipulazione del contratto sono:

  • I giovani devono a vere un'età compresa tra i 16 e i 32 anni, ad eccezione del mezzogiorno dove il limite d'età superiore può essere innalzato a discrezione delle commissioni regionali
  • Il contratto deve essere stipulato in forma scritta
  • Il datore di lavoro deve avere convertito in contratto a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione lavoro scaduti negli ultimi 24 mesi
  • Lo stesso non deve inoltre aver effettuato licenziamenti o sospensioni negli ultimi 12 mesi (nell'ambito delle medesime professionalità)
  • La formazione teorica deve fornire una conoscenza di base riguardo la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione aziendale, la prevenzione ambientale e l'antinfortunistica.
  • In caso di inosservanza da parte del datore il contratto viene considerato a tempo indeterminato.
  • Il trattamento economico si basa sui parametri stabiliti dai contratti nazionali
Il contratto di formazione può essere di due tipi:

Contratto di tipo A: ha lo scopo di fornire al lavoratore una qualificazione professionale intermedia; ha una durata massima di 18 mesi e prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di fornire 80 ore di formazione teorica in aula. Nei casi in cui si punta all'acquisizione di figure professionali elevate. La durata massima si prolunga a 24 mesi con 130 ore di formazione teorica

Contratto di tipo B: è finalizzato all'inserimento di giovani disoccupati, al fine di fornire loro una qualificazione professionale adeguata; ha una durata massima di 12 mesi con 20 ore di formazione.

Tutte le ore di formazione sono regolarmente retribuite.

E' prevista la possibilità di convertire il CFL in contratto a tempo indeterminato, prima della scadenza stabilita, in tal caso rimane ferma per l'imprenditore l'opportunità di godere degli sgravi contributivi previsti dalla legge fino al termine del CFL stabilito inizialmente.

Per i CFL di tipo B gli sgravi per le imprese vengono applicati solo se il CFL viene trasformato in contratto a tempo indeterminato per una durata analoga a quella del CFL. Ai fini previdenziali il periodo di lavoro trascorso con CFL viene computato nel calcolo degli anni di anzianità

I diritti del lavoratore: al momento dell'assunzione il dipendente ha diritto a ricevere una copia del contratto e una lettera d'assunzione in cui devono essere indicate la qualifica professionale iniziale e quella finale, il trattamento economico, il periodo di prova ed il CCNL di riferimento. Non è tenuto a svolgere lavoro straordinario. Ha diritto a ricevere al termine del contratto una dichiarazione attestante la qualifica professionale conseguita

Per i giovani assunti in CFL durante il servizio militare o civile, questi hanno diritto a completare il periodo di durata del contratto una volta terminati gli obblighi di leva o di servizio civile.

Nei casi di rescissione del contratto da parte del datore di lavoro, prima del termine stabilito e in assenza di una giusta causa, il lavoratore può chiedere un risarcimento del danno. Viceversa nel caso di rescissione per libera scelta del lavoratore, questi deve fornire all'azienda un preavviso in base alle norme contrattuali vigenti, in caso contrario il lavoratore subirà una trattenuta economica stabilita in rapporto al nr. dei giorni di preavviso non dato.


 
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