FINANZIAMENTI NAZIONALI

PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE – DM593/2000
Questa legge di agevolazione finanziaria definisce gli strumenti per rafforzare la competitività tecnologica di imprese operanti in vari settori produttivi, attraverso contributi per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di ricerca.

Beneficiari sono imprese industriali aventi sede stabile in Italia che, singolarmente o in gruppo, presentano un programma di attività da svolgersi con personale interno, eventualmente supportato da personale esterno.

Le agevolazioni sono destinate a coprire sia il fabbisogno necessario allo svolgimento dei programmi, sia gli eventuali investimenti accessori quali quelli in formazione del personale e nelle strutture necessarie.

La norma rientra nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) ed è gestita dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) nel quadro degli interventi disciplinati dal DL 297 del 27/07/1999.

Le attività di ammissione alle agevolazioni e di gestione dell'intero iter sono effettuate dal MIUR con la collaborazione di esperti tecnico-scientifici e di banche appositamente convenzionate le quali sono abilitate ad accogliere, valutare e gestire le domande proposte dalle imprese operanti sul territorio nazionale.

Le agevolazioni coprono anche i costi per l'acquisto dei beni strumentali necessari allo svolgimento del programma.

Le attività proposte possono riguardare una o più unità operative di ciascuna impresa proponente situate sull'intero territorio nazionale. Il Ministero competente può disporre di sostenere, attraverso l'emissione di specifici bandi, programmi di attività da svolgersi su aree specifiche del territorio nazionale.

L'intervento finanziario previsto copre il 100% dei costi sostenuti, ed è così composto:

  • finanziamento agevolato
  • finanziamento bancario
  • contributo alla spesa, eventualmente deciso a discrezione del Ministero
  • eventuale finanziamento bancario integrativo.

Sviluppo competitivo
Le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure recanti modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione, processi produttivi che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

Tali attività si concretizzano nella realizzazione di progetti pilota e non competitivi nonché di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per l'impresa.

Ricerca industriale
Le attività dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate a messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi oppure a notevole miglioramento di prodotti, processi produttivi e servizi esistenti.

PROGRAMMI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA L. 46/82
Definisce le linee guida per la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese per la realizzazione di programmi di innovazione tecnologica.

Beneficiari delle agevolazioni sono imprese industriali con sede in Italia che, singolarmente o in gruppo, presentano un programma di attività da svolgersi con personale interno, eventualmente supportato da personale esterno.

La legge 46/82 è gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE),

I piani finanziabili dovranno essere finalizzati a introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici e conseguenti innovazioni di processo e di prodotto, migliorando la situazione esistente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha delegato a banche appositamente convenzionate le attività di ammissione alle agevolazioni e di gestione dell'intero iter agevolativo.

Le attività del programma devono configurarsi come attività di sviluppo pre-competitivo e possono comprendere anche attività, non preponderanti, di ricerca industriale.

Le attività proposte possono riguardare una o più unità operative di ciascuna impresa proponente situate sull'intero territorio nazionale. Il Ministero può disporre di sostenere, attraverso l'emissione di specifici bandi, programmi di attività da svolgersi su aree specifiche del territorio nazionale.

L'intervento finanziario previsto può coprire fino al 100% dei costi sostenuti, ed è così composto:

  • finanziamento agevolato
  • finanziamento bancario
  • contributo alla spesa, eventualmente deciso a discrezione del Ministero dello Sviluppo Economico
  • eventuale finanziamento bancario integrativo.

Le aree interessate sono le aree obiettivi 1 e 2, aree ammesse al sostegno transitorio, aree rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87.3 c del trattato CE. Le agevolazioni sono attribuite con un sistema a Bandi aperti, di volta in volta, con decreti emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Beneficiari sono imprese operanti nei settori: Industria, Servizi, Energia e Costruzioni, Turismo, e Commercio. Sono previste sia regole comuni, sia regole specifiche per ciascuno dei tre settori.

Norme Comuni
Per accedere ai benefici previsti le imprese, al momento di presentazione della domanda, devono essere già regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

Le agevolazioni sono concesse per soddisfare le necessità finanziarie delle imprese che devono sostenere investimenti, organici e funzionali, per:

  • realizzare nuovi impianti produttivi
  • ampliare, ammodernare, ristrutturare, riconvertire, riattivare o trasferire impianti già esistenti, con alcune limitazioni e peculiarità per il settore Commercio.

Le agevolazioni e gli interventi finanziari, concessi entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa ed alle aree di intervento, sono così articolate:

  • contributo in conto capitale
  • finanziamento agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti
  • finanziamento bancario ordinario (minimo 15% degli investimenti) o in alternativa locazione finanziaria
  • eventuale finanziamento bancario integrativo destinato ad integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario generato dall'investimento

La banca finanziatrice dovrà svolgere una valutazione unitaria del merito creditizio del Beneficiario, non solo nel proprio interesse ma anche nell'interesse della Cassa Depositi e Prestiti.

Le quote di contributo in conto capitale e di finanziamento (agevolato, bancario, integrativo) sono erogate in base allo stato di avanzamento dei lavori. La prima quota del solo contributo in conto capitale può essere erogata anticipatamente, a seguito della alla stipulazione del contratto, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Il richiedente dovrà presentare la domanda di contributo alla banca, allegando oltre alla prescritta documentazione anche la delibera relativa al finanziamento (ordinario ed eventuale finanziamento integrativo).

L'impresa dovrà impegnarsi ad apportare alla copertura finanziaria del programma di investimenti capitale proprio (aumento di capitale o conferimento soci) pari ad almeno il 25% del totale dell'investimento ammissibile. A tal fine potrà essere considerato l'importo del finanziamento ordinario (ed eventualmente il finanziamento integrativo) deliberato dall'istituto di credito al quale il cliente si è rivolto.

Il richiedente dovrà presentare la domanda di contributo alla banca allegando oltre alla prescritta documentazione anche la delibera di finanziamento (ordinario + eventuale integrativo) richiesta e ottenuta da un istituto di credito

Il Settore Industria comprende: imprese le cui attività sono identificate alle sezioni C e D della classificazione ISTAT 2002, aziende che svolgono attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda (con le limitazioni previste dalla normativa), imprese del settore costruzioni di cui alle sezioni E e F della classificazione ISTAT 2002, imprese che svolgono attività di servizi (costituite in forma di società regolare)

Il Settore Turismo comprende: imprese con attività di gestione di strutture ricettive, quali: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, attività di tour operator e di agenzia di viaggi e turismo, centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive, gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali, gestione di strutture congressuali, gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale, gestione dei porti turistici, gestione di impianti di risalita.

Il Settore Commercio comprende:

  • esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato
  • esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media e grande struttura
  • esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione con superficie dell'unità produttiva pari ad almeno 1.000 mq
  • attività commerciali che esercitino la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico
  • attività di "servizi complementari" alla distribuzione
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da esercizi aperti al pubblico, esclusivamente per la realizzazione di programmi:
    • diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi
    • promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising
    • promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province.

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Sostegno alle imprese nella forma di contributi in conto capitale, attraverso strumenti di programmazione negoziata per promuovere lo sviluppo produttivo e imprenditoriale di una particolare zona con interventi nei diversi settori produttivi (industria, turismo, servizi, apparato infrastrutturale, etc).

Le norme prevedono tre categorie di strumenti.

Contratti di Programma, stipulati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e imprese di grandi dimensioni, gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione, consorzi di medie e piccole imprese, costituiti anche in forma di cooperativa, e rappresentanze di distretti industriali. Oggetto dei contratti è la realizzazione di interventi diversi, riferiti a un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente nelle aree di applicazione della legge 488/92.

Contratti di Localizzazione, stipulati tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Sviluppo Italia (Agenzia Nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA) e imprese di grandi o medie dimensioni partecipate per la maggioranza da società estere. Oggetto dei contratti è la realizzazione di interventi diversi riferiti ad una unica finalità di sviluppo.

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente nelle zone Obiettivo 1.

Patti Territoriali e Contratti d'Area, assumono la forma di accordo tra soggetti locali, pubblici e privati, con lo scopo di identificare obiettivi di sviluppo e realizzare programmi integrati di intervento produttivo e infrastrutturale. In particolare, i "Contratti d'Area" sono interventi diretti alle aree colpite da crisi occupazionali che tendono a favorire nuovi investimenti per creare nuova occupazione e condizioni volte al contenimento del costo del lavoro.