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LEGGE BIAGI
Obiettivi La riforma Biagi vuole occupare in particolare più giovani nel Mezzogiorno, e più donne e più anziani nell'intero paese. Questo obiettivo si realizza con un mercato del lavoro trasparente nel quale viene tempestivamente considerata la condizione di ogni persona in età di lavoro, e con un sistema di servizi pubblici e privati che accompagnano e facilitano l'incontro tra coloro che cercano lavoro e coloro che cercano lavoratori. La riforma Biagi ha lo scopo di promuovere un lavoro regolare e non precario e di fornire tutele effettive. Regole più moderne e più europee vogliono favorire il reciproco adattamento fra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese, con particolare riguardo all'orario di lavoro. Le regole tradizionali hanno nei fatti prodotto tanti lavori "in nero" o insicuri, e il fenomeno abnorme delle collaborazioni coordinate e continuative.
I servizi pubblici La riforma Biagi delinea un mercato del lavoro nel quale operatori pubblici e operatori privati autorizzati svolgono la propria attività in regime di competizione e concorrenza. Il Dlgs 276/2003 rende operativa la riforma dei Servizi per l'impiego, accostando ai tradizionali operatori pubblici del mercato (i Centri per l'impiego), le nuove Agenzie per il lavoro e gli altri operatori autorizzati. L'obiettivo è realizzare un sistema coerente di strumenti, per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato del lavoro anche grazie all'interconnessione con la Borsa nazionale del lavoro.
I Centri per l'Impiego
La legge ha previsto particolari programmi di inserimento gestiti dalle Agenzie di somministrazione. Il legislatore ha in questo modo organizzato il raccordo tra gli operatori pubblici e privati.
I servizi privati
È inoltre previsto un processo di accreditamento da parte delle Regioni che consente alla Agenzie di operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l'impiego. Le Agenzie per il Lavoro che vengono autorizzate o accreditate devono essere iscritte a un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Albo è suddiviso in cinque sezioni: una per ogni tipo di attività che può essere svolta. L'obiettivo è quello di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti che garantiscano la trasparenza del mercato e offrano nuove opportunità di inserimento professionale ai disoccupati e a quanti in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli. Per essere autorizzate, le Agenzie devono possedere alcuni requisiti:
Le Agenzie del lavoro si distinguono a seconda dell'attività che sono autorizzate a svolgere: AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE si distinguono in:
AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, le Agenzie di intermediazione devono possedere alcuni requisiti specifici, tra i quali avere un capitale versato di almeno 50 mila euro e operare sul territorio nazionale in almeno quattro regioni. Iscritte nell'apposita sezione dell'Albo, sono automaticamente autorizzate anche a svolgere attività di selezione, supporto e ricollocazione professionale. AGENZIE DI SELEZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, le Agenzie di selezione devono possedere alcuni requisiti specifici come avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro. AGENZIE DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE: oltre ai requisiti generali, per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ricollocazione del personale, queste Agenzie devono avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro e l'indicazione dell'attività di supporto alla ricollocazione come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Lavoro a progetto
La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.
Applicazione
Caratteristiche
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.
Trattamento economico e normativo
Attuazione Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dal decreto 276/2003 (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto), sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale). Questi accordi possono anche prevedere un termine di efficacia più ampio di quello del 24 ottobre 2004.
Normativa di riferimento
GLOSSARIO Attività di somministrazione - Consiste nel mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) la prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività Attività di intermediazione - Consiste nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene realizzata mediante: raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di una banca dati, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, orientamento professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo Attività di ricerca e selezione del personale - Consiste nel ricercare e individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca delle candidature più idonee, la valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento Attività di supporto alla collocazione professionale - Consiste nel ricollocare nel mercato un lavoratore o di un gruppo di lavoratori, su specifico incarico del committente, anche in base ad accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie ad attività di preparazione e di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento nello svolgimento della nuova attività Autorizzazione - Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita le Agenzie per il lavoro allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla collocazione professionale. È rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via provvisoria, contestualmente all'iscrizione all'Albo. Trascorsi due anni e verificata la correttezza nello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato Accreditamento - Provvedimento adottato dalle Regioni, sentito il parere delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con il quale determinati operatori pubblici e privati vengono riconosciuti idonei a fornire servizi per il mercato del lavoro regionale Albo informatico - È il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro. La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è incaricata di provvedere alla sua tenuta, di acquisire le domande di iscrizione e la documentazione necessaria e di rilasciare, su richiesta, il certificato di iscrizione
Collaborazione coordinata e continuativa -
Rapporto di lavoro caratterizzato dal fatto che il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente senza essere suo dipendente (quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è coordinata con quella del committente e continuativa. In mancanza di una specifica definizione di legge, la giurisprudenza ha definito il contenuto degli elementi necessari per configurare tale rapporto: la continuità, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo, la coordinazione della prestazione, intesa come collegamento funzionale con l'attività del committente e come possibilità per questo ultimo di fornire istruzioni nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore e la personalità della prestazione, intesa come prevalenza dell'apporto personale del collaboratore.
Albo professionale - Elenco in cui si iscrivono i liberi professionisti per poter esercitare legittimamente determinate professioni intellettuali (come architetti, avvocati, giornalisti, commercialisti etc.). L'albo viene tenuto dalle associazioni professionali di categoria che curano l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e provvedono alla cancellazione o alla sospensione degli iscritti su cui esercitano anche un potere disciplinare (art. 2229 c.c.) |