IL FONDO FEG

Scopo del FEG è venire in soccorso dei lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito di mutamenti strutturali del commercio mondiale, aiutandoli a trovare quanto prima una nuova occupazione. Il Fondo è stato attivato dall'Unione europea nel 2007 e mette a disposizione ogni anno fino a 500 milioni di euro.

A cosa serve il FEG?
La liberalizzazione del commercio influisce positivamente sulla crescita e l'occupazione, ma può comportare la perdita di alcuni posti di lavoro. Tutti gli Stati membri, grandi e piccoli, nuovi e vecchi, possono essere colpiti da questi cambiamenti e hanno quindi la possibilità di richiedere un'assistenza da parte del FEG. Se i fondi strutturali dell'UE anticipano e gestiscono il cambiamento con misure, come l'apprendimento permanente, che si pongono in una prospettiva strategica e a lungo termine, il FEG fornisce un sostengo singolo, limitato nel tempo e individuale inteso ad aiutare i lavoratori gravemente colpiti da esuberi derivanti da trasformazioni profonde negli scambi commerciali internazionali.

Quando è stato istituito?
Nel 2005, nella relazione "I valori europei nell'era della globalizzazione", la Commissione ha evidenziato i vantaggi dell'apertura dei mercati e della crescente concorrenza a livello internazionale, segnalando però anche la necessità di aiutare i lavoratori che si vedono privati del posto di lavoro a trovare velocemente una nuova occupazione. Il presidente della Commissione Barroso ha quindi proposto di istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per fornire una risposta a livello europeo a coloro che subiscono le conseguenze della globalizzazione e come un segno di solidarietà dei tanti che beneficiano dell'apertura dei mercati nei confronti dei pochi che devono affrontare lo shock dell'improvvisa perdita del posto di lavoro. Nel dicembre 2005 i leader europei hanno deciso di istituire il Fondo. Nel corso del 2006 il Consiglio e il Parlamento europeo ne hanno discusso e perfezionato il regolamento istitutivo, che è infine stato adottato il 20 dicembre 2006.

Qual è il suo compito?
Dal 1° gennaio 2007 il FEG può finanziare politiche attive per il mercato del lavoro, intese esclusivamente ad aiutare i lavoratori colpiti da esuberi derivanti dalla globalizzazione, ad esempio:

  • l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della certificazione dell'esperienza acquisita, nonché l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome;
  • misure specifiche di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e apprendimento permanente;
  • misure per stimolare in particolare i lavoratori svantaggiati o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il FEG è destinato ad integrare il sostegno fornito dai datori di lavoro interessati e dalle amministrazioni nazionali competenti in termini di misure attive a favore dell'occupazione. Non finanzia misure passive di protezione sociale, come pensioni o indennità di disoccupazione, le quali sono di competenza esclusiva degli Stati membri dell'UE.

Come funziona?
Le domande di finanziamento vengono presentate dagli Stati membri. Le persone disoccupate e le imprese con esuberi che desiderino beneficiare del Fondo sono pertanto invitate a contattare le autorità nazionali competenti.

La procedura si suddivide in quattro fasi:

  1. Quando uno Stato membro registra ingenti esuberi causati dagli effetti della globalizzazione, mobilita immediatamente i propri servizi per l'impiego affinché elaborino un piano per aiutare i lavoratori interessati.
  2. Una volta approntato il piano, lo Stato in questione può presentare all'Unione europea una domanda di contributo finanziario del FEG.
  3. La Commissione europea esamina il piano e lo presenta per approvazione all'autorità di bilancio dell'UE (Consiglio e Parlamento europeo).
  4. La Commissione europea esamina il piano e lo presenta per approvazione all'autorità di bilancio dell'UE (Consiglio e Parlamento europeo).

Complessivamente, il FEG può erogare fino a 500 milioni di euro all'anno.

Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare del FEG soltanto i lavoratori in esubero. Il Fondo non contribuisce infatti alla ristrutturazione di imprese o di settori industriali. Tuttavia, l'assistenza non è limitata ai lavoratori dell'impresa o del settore principale in difficoltà – ad esempio, se i fornitori di un'impresa con esuberi sono a loro volta in crisi, anche i loro lavoratori possono beneficiare dell'assistenza del FEG. Il Fondo si rivolge sia alle piccole e medie imprese (PMI), che alle grandi aziende e alle multinazionali.

Come si colloca rispetto agli altri fondi dell'UE, come i fondi strutturali?

I fondi strutturali dell'UE e, tra questi, il Fondo sociale europeo (FSE) prevedono programmi pluriennali a sostegno di obiettivi strategici e a lungo termine, miranti in particolare ad anticipare e gestire il cambiamento e le ristrutturazioni con misure come l'apprendimento permanente. Il FEG intende rispondere a crisi specifiche su scala europea. Il suo scopo è fornire un sostegno singolo, limitato nel tempo e individuale volto direttamente ad aiutare i lavoratori in esubero a seguito di trasformazioni profonde negli scambi commerciali internazionali.

Quali risultati ha finora conseguito?
I dettagli dei singoli casi vengono inseriti in questo sito una volta notificati alla Commissione e quindi man mano aggiornati per evidenziare la decisione dell'autorità di bilancio.